Art. 3.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «da commissioni tributarie di primo e di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale tributario e dalla corte di appello tributaria»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le corti di appello tributarie regionali, i tribunali tributari e il numero delle relative sezioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Nella tabella B allegata al presente decreto è indicata la dotazione organica unitaria

 

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del personale di magistratura, suddivisa per funzioni e articolata per ciascuna corte di appello tributaria e per ciascun tribunale tributario»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis, il numero delle sezioni delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari può essere adeguato in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Alla istituzione di nuove corti di appello tributarie e di nuovi tribunali tributari e alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».